Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al...

La Regione Lombardia ha emesso un'ordinanza che vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16:00, dal 2 luglio al 15 settembre 2025, per i settori agricolo, florovivaistico, cantieri edili all'aperto e cave, nei giorni in cui il rischio di stress da calore è "ALTO" secondo il sito www.worklimate.it
Data:

02/07/2025

Tempo di lettura:

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Immagine: Ordinanza caldo divieto di lavoro
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Descrizione

L'Ordinanza n. 348 della Regione Lombardia, datata 1° luglio 2025, affronta i rischi per la salute derivanti dall'esposizione prolungata al sole in attività lavorative all'aperto. Riconoscendo che le elevate temperature e l'esposizione solare rappresentano un pericolo per i lavoratori, con rischi di stress termico e colpi di calore, l'ordinanza mira a tutelare la salute pubblica.

Il provvedimento stabilisce il divieto di lavoro dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 2 luglio 2025 al 15 settembre 2025. Questo divieto si applica sul territorio regionale alle attività lavorative nel settore agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave. Il divieto è valido solo nei giorni in cui la mappa del rischio sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ segnala un livello di rischio "ALTO" per "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" alle ore 12:00.

Tale divieto non si applica per le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità, a condizione che vengano applicate misure organizzative e operative idonee a ridurre il rischio di esposizione alle alte temperature, come previsto dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare".

L'ordinanza raccomanda, inoltre, il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" in tutte le lavorazioni all'aperto e negli ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni meteoclimatiche esterne. La mancata osservanza del divieto comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, salvo più grave reato. L'ordinanza è stata pubblicata sul Supplemento del BURL del 1° luglio 2025 e sul sito istituzionale della Giunta della Regione Lombardia.

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Ultimo aggiornamento: 09/07/2025 08:50

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